CSV
COSTITUZIONE
“COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO DELLA REGIONE PUGLIA” CSV PUGLIA NET
ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 17 marzo alle ore17,00 presso la sede del CSV San Nicola sita in via Vitantonio Di Cagno n. 30 a Bari,
tra i seguenti Centri di Servizio al Volontariato, costituiti ai sensi dell'art. 15 Legge 266/91 ed operanti nella
regione Puglia:
- Bari “San Nicola” rappresentato dalla Presidente, Rosa Franco
- Brindisi “Poiesis” rappresentato dal Presidente, Marco Alvisi
- Foggia “Ce.Se.Vo.Ca.” rappresentato dal Presidente, Marchese Pasquale
- Foggia “Daunia” rappresentato dal Presidente, Aldo Bruno
- Taranto rappresentato dalla vice Presidente, Maria Antonietta Brigida
- Lecce “Salento” rappresentato dal Presidente Luigi Russo,
è costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del c.c. l'Associazione denominata “Coordinamento Regionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato della Puglia” in sigla CSV PUGLIA NET che in seguito sarà denominato
“Coordinamento”, disciplinato dai presenti patti e condizioni.
Art. 1 – Durata e sede
1.1 – La durata del Coordinamento è illimitata.
1.2 – Il Coordinamento ha sede in Lecce, presso la sede legale del CSV Salento.
– La Conferenza dei Presidenti ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito della Regione.
Art. 2 – Scopi e finalità
2.1 - Il Coordinamento riconosce i principi ispiratori di CSVnet e ne condivide lo scopo.
2.2 – Lo scopo del Coordinamento è quello di contribuire alla realizzazione degli obiettivi istituzionali dei Centri
di Servizio della Puglia e, nel rispetto delle loro autonomie e programmi, perseguire le seguenti finalità:
a) favorire la collaborazione, la circolazione e qualificazione delle esperienze, e l’utilizzo ottimale delle risorse
dei Centri di Servizio della Puglia;
b) sulla base di specifici mandati della Conferenza dei Presidenti rappresentare i CSV nelle relazioni con i
soggetti regionali, a partire dal Co.Ge., dalla regione, dai soggetti rappresentativi e di coordinamento del
volontariato regionale (Consulte, Coordinamenti, Forum ecc.);
c) sulla base di specifici mandati della Conferenza dei Presidenti organizzare, promuovere e favorire iniziative
comuni a favore dei Centri stessi;
d) favorire la conoscenza dell'operato dei CSV tra l'opinione pubblica e gli interlocutori istituzionali a livello
regionale;
e) fornire strumenti e organizzare attività attraverso la collaborazione tra i Centri di Servizio per il volontariato
istituiti in Regione come la Realizzazione di periodici, pubblicazioni e ricerche e gestire la loro diffusione anche
on-line.
Il coordinamento per la realizzazione delle proprie attività di carattere regionale, adotterà modalità che risultino
non contrastanti con l'azione dei singoli CSV. Esso potrà agire direttamente, o affidare le azioni a tutti o alcuni
CSV, curando il coordinamento delle attività.
2.3 - Al fine del raggiungimento dello scopo sociale il Coordinamento potrà realizzare iniziative, gruppi di studio
e ricerca, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura del
volontariato.
2.4 Il coordinamento regionale, seduta stante convoca l’assemblea dei presidenti per l’elezione delle cariche
sociali.
Il Coordinamento è disciplinato dal seguente statuto che, allegato al presente documento, ne forma parte
integrante.
STATUTO
Art. 1 – Durata e sede
1.1 – La durata del Coordinamento è illimitata.
1.2 – Il Coordinamento ha sede in Lecce, presso la sede legale del CSV Salento
La Conferenza dei Presidenti ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito della Regione.
Art. 2 – Scopi e finalità
2.1 - Il Coordinamento riconosce i principi ispiratori di CSV.net e ne condivide lo scopo.
2.2 – – Lo scopo del Coordinamento è quello di contribuire alla realizzazione degli obiettivi istituzionali dei
Centri di Servizio della Puglia e, nel rispetto delle loro autonomie e programmi, perseguire le seguenti finalità:
a) favorire la collaborazione, la circolazione e qualificazione delle esperienze, e l’utilizzo ottimale delle risorse
dei Centri di Servizio della Puglia;
b) sulla base di specifici mandati della Conferenza dei Presidenti rappresentare i CSV nelle relazioni con i
soggetti regionali, a partire dal Co.Ge., dalla regione, dai soggetti rappresentativi e di coordinamento del
volontariato regionale (Consulte, Coordinamenti, Forum ecc.);
c) sulla base di specifici mandati della Conferenza dei Presidenti organizzare, promuovere e favorire iniziative
comuni a favore dei Centri stessi;
d) favorire la conoscenza dell'operato dei CSV tra l'opinione pubblica e gli interlocutori istituzionali a livello
regionale;
e) fornire strumenti e organizzare attività attraverso la collaborazione tra i Centri di Servizio per il volontariato
istituiti in Regione come la Realizzazione di periodici, pubblicazioni e ricerche e gestire la loro diffusione anche
on-line.
Il coordinamento per la realizzazione delle proprie attività di carattere regionale, adotterà modalità che risultino
non contrastanti con l'azione dei singoli CSV. Esso potrà agire direttamente, o affidare le azioni a tutti o alcuni
CSV, curando il coordinamento delle attività.
2.3 - Al fine del raggiungimento dello scopo sociale il Coordinamento potrà realizzare iniziative, gruppi di studio
e ricerca, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura del volontariato.
Art. 3 – Soci del Coordinamento
3.1 - Sono soci del Coordinamento i Centri di Servizio per il Volontariato operanti in Puglia iscritti al Registro
regionale dei Centri di Servizio della Regione Puglia.
3.2 – Il rapporto tra i soci è disciplinato dai principi dettati dagli artt. 36 e segg. del c.c.
3.3 – Nella domanda di ammissione di eventuali Centri Servizi di nuova istituzione, il richiedente l'adesione
dovrà dichiarare di accettare senza riserve il presente statuto.
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
4.1 – I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali del Coordinamento sulla base del programma delle
attività e del relativo preventivo delle spese di funzionamento debitamente approvati. Tale preventivo prevederà
la copertura delle stesse da parte dei Centri attraverso una quota annualmente predeterminata, proporzionale ai
fondi erogati annualmente dal “Comitato di Gestione”, nella misura stabilita dalla Conferenza dei Presidenti e
comunque non inferiore all'1% degli stessi.
Il contributo a carico degli aderenti non ha pertanto carattere patrimoniale.
4.2– I Centri di servizio soci devono:
osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Coordinamento;
versare le quote associative regionali previste dal Coordinamento;
partecipare alle attività del Coordinamento;
partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
accedere alle cariche associative;
prendere visione degli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione del
Coordinamento.
4.3 – Perdita della qualifica di socio:
La qualifica di socio al Coordinamento si perde per i seguenti motivi:
mancato versamento del contributo stabilito per almeno due annualità;
gravi comportamenti a danno delle attività o dell'immagine del Coordinamento
cancellazione del Centro servizi, ad opera del Co.Ge., dal Registro Regionale dei Centri.
La decisione della decadenza verrà presa dalla Conferenza dei Presidenti dopo apposita istruttoria, all’unanimità
dei membri residui.
Art. 5 – Risorse del Coordinamento
5.1– Le risorse del Coordinamento sono costituite da:
contributi erogati dai Centri di Servizio per le attività comuni svolte dal Coordinamento come
definito al punto 4.1.
contributi, preventivamente concordati e deliberati dalla Conferenza dei Presidenti, erogati da singoli
Centri di Servizio per specifiche iniziative non previste nel preventivo;
ogni altro contributo ed erogazione ricevuto a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.
5.2 – I Centri di Servizio si impegnano altresì a contribuire all'attività del Coordinamento fornendo apporti in
termini di strutture e lavoro che, ove rilevanti, saranno in ogni caso quantificante per un loro corretto inserimento
nel consuntivo sociale del Coordinamento.
– Il fondo di riserva dell'ente sarà costituito dagli eventuali avanzi di gestione.
Art. 6 – Organi sociali del Coordinamento
6.1 Organi del Coordinamento sono:
la Conferenza dei Presidenti
il Presidente
la Presidenza
la segreteria
Art. 7 – La “Conferenza dei Presidenti”
7.1– La “Conferenza dei Presidenti” è l'assemblea dei Soci del Coordinamento Regionale. E' costituita dai
Presidenti, o loro delegati con rappresentanza piena del proprio Centro di Servizio comunque membri eletti nei
Consigli degli stessi dei Centri di Servizio per il Volontariato della Puglia che agiscono in nome e per conto dei
rispettivi Centri di Servizio. Si riunisce almeno cinque volte l'anno su convocazione della Presidenza, di cui una
volta entro il 31 marzo per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
In via eccezionale un Centro di Servizio può delegare un altro Centro di Servizio a rappresentarlo nella
Conferenza dei Presidenti, con il limite di una delega per ogni Centro di Servizio. Tale delega può essere
esercitata non più di due volte l'anno.
La “Conferenza dei Presidenti” sarà inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo
dei Centri di Servizio; in questo caso la convocazione dovrà avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta.
7.2– La “Conferenza dei Presidenti” è investita dei più ampi poteri per quanto riguarda il conseguimento delle
finalità del Coordinamento. Le deliberazioni, relative ad iniziative di carattere comune, limitatamente a quelle
attuative degli scopi e finalità espresse dall'art. 2 del presente statuto, impegnano tutti i Centri pugliesi aderenti al
Coordinamento.
7.3 – Le deliberazioni della “Conferenza dei Presidenti” sono vincolanti per tutti i Centri di Servizio aderenti al
Coordinamento e devono essere prese con la maggioranza dei presenti, come definito dal Regolamento approvato
dai CSV aderenti.
7.4 – La Conferenza dei Presidenti:
- elegge il Presidente che assume la rappresentanza legale del Coordinamento, e i due vice Presidenti; insieme
compongono la Presidenza;
- approva il programma annuale delle attività, che dovrà essere redatto entro il 31 ottobre dell'anno precedente
al fine di consentire ai Centri di Servizio della Puglia l'inserimento degli importi nei propri piani previsionali,
con il relativo preventivo di spesa;
- adotta direttamente o delega alla Presidenza le delibere necessarie dell'attuazione del programma delle
attività;
- stabilisce la quota d'adesione annua finalizzata alle spese generali di funzionamento e all'attuazione del
programma annuale di attività;
- delibera l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Coordinamento;
- può approvare un regolamento relativo al funzionamento del Coordinamento e dei suoi organi, modificare o
integrare il presente statuto.
Art. 8 – La Presidenza
8.1 – La Presidenza è composta dal Presidente e da due Vice presidenti eletti dalla Conferenza dei Presidenti e
individuati tra i suoi componenti. Il venir meno del mandato da parte del CSV di appartenenza comporta la
decadenza della carica.
8.2 – La Presidenza viene rinnovata ogni triennio. In caso di cessazione dalla Presidenza di un suo componente,
per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza del termine, questi verrà sostituito dalla Conferenza dei
Presidenti con nuova elezione.
8.3 – La Presidenza è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Presidenti la convoca e
ne redige l'ordine del giorno e vigila sull'attività dei gruppi di lavoro.
8.4 – La Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga opportuno ed è formalmente convocata dal Presidente.
8.5 – La Presidenza redige e propone alla Conferenza dei Presidenti il programma delle attività e il preventivo.
8.6 - La presidenza nomina un Comitato tecnico costituito dai direttori, coordinatori o altri funzionari dei Centri
di Servizio della Puglia aderenti al presente Coordinamento.
8.7 – Il Comitato tecnico ha il compito di elaborare proposte, favorire l'interscambio tra i singoli Centri, attuare le
deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti e fungere da supporto tecnico alla Conferenza dei
Presidenti.
8.8 – La presidenza istituirà di volta in volta, allorché lo riterrà opportuno, gruppi di lavoro cui potranno
partecipare dirigenti, personale dei Centri di Servizio nonché esperti scelti in base alla specifica competenza.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Presidenti. Dura in carica tre anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nel campo negoziale che giudiziale, e adotta, in
caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, con ratifica della Presidenza nella prima riunione successiva.
Egli convoca la Presidenza tramite lettera o altri strumenti di telecomunicazione, determinandone l'ordine del
giorno. Le convocazioni sono effettuate almeno 5 giorni prima della data fissata.
In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente da lui delegato.
Il Presidente può delegare stabilmente alcune sue funzioni ai Vice Presidenti.
Art.10 – La Segreteria
10.1 – La segreteria è affidata ad una persona designata dalla Presidenza: redige i verbali delle riunioni, cura la
corrispondenza, fa da tramite tra i vari organismi del Coordinamento tra i Centri di Servizio pugliesi per le
iniziative comuni, cura la contabilità e l'amministrazione.
Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio
11.1 – L'esercizio sociale del Coordinamento avrà decorrenza dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
11.2 – Alla chiusura di ogni esercizio sociale dovranno essere redatti a cura della Presidenza il rendiconto
consuntivo della gestione e la relazione sulla stessa da presentarsi alla Conferenza dei Presidenti in tempo utile
per renderne possibile l'approvazione entro il 31 marzo.
11.3 – Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati in iniziative a favore dei Centri Servizi per il Volontariato
aderenti. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di avanzi di gestione nonché di riserve o
capitale durante la vita del Coordinamento, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre
organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di
solidarietà.
11.4 – Gli eventuali disavanzi di gestione, qualora non copribili da riserve precedentemente costituite, dovranno
essere reintegrati dai Centri di Servizio per il Volontariato aderenti con le medesime modalità previste all'art. 4
punto1.
Art. 12 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento del Coordinamento
12.1 – Le modifiche allo statuto o lo scioglimento e quindi la liquidazione del Coordinamento può essere
proposto dalla Presidenza o da un terzo degli aderenti e approvato dalla Conferenza dei Presidenti con il voto
favorevole di almeno due terzi degli aderenti.
12.2 – Le riserve ed i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni operanti in identico settore.
Art. 13 – Norma transitoria
13.1 In caso di scadenza del mandato o comunque cessazione dalla carica di un rappresentante legale di uno o più
CSV soci, i rispettivi CSV provvedono a nominare il nuovo legale rappresentante in seno al Coordinamento.
13.2 Il presente Atto costitutivo e Statuto dovrà essere ratificato dai rispettivi organi deliberanti dei CSV soci
entro due mesi dalla costituzione.
Art. 14 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle specifiche leggi in materia, con
particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
COSTITUZIONE
“COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO DELLA REGIONE PUGLIA” CSV PUGLIA NET
ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 17 marzo alle ore17,00 presso la sede del CSV San Nicola sita in via Vitantonio Di Cagno n. 30 a Bari,
tra i seguenti Centri di Servizio al Volontariato, costituiti ai sensi dell'art. 15 Legge 266/91 ed operanti nella
regione Puglia:
- Bari “San Nicola” rappresentato dalla Presidente, Rosa Franco
- Brindisi “Poiesis” rappresentato dal Presidente, Marco Alvisi
- Foggia “Ce.Se.Vo.Ca.” rappresentato dal Presidente, Marchese Pasquale
- Foggia “Daunia” rappresentato dal Presidente, Aldo Bruno
- Taranto rappresentato dalla vice Presidente, Maria Antonietta Brigida
- Lecce “Salento” rappresentato dal Presidente Luigi Russo,
è costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. del c.c. l'Associazione denominata “Coordinamento Regionale dei
Centri di Servizio per il Volontariato della Puglia” in sigla CSV PUGLIA NET che in seguito sarà denominato
“Coordinamento”, disciplinato dai presenti patti e condizioni.
Art. 1 – Durata e sede
1.1 – La durata del Coordinamento è illimitata.
1.2 – Il Coordinamento ha sede in Lecce, presso la sede legale del CSV Salento.
– La Conferenza dei Presidenti ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito della Regione.
Art. 2 – Scopi e finalità
2.1 - Il Coordinamento riconosce i principi ispiratori di CSVnet e ne condivide lo scopo.
2.2 – Lo scopo del Coordinamento è quello di contribuire alla realizzazione degli obiettivi istituzionali dei Centri
di Servizio della Puglia e, nel rispetto delle loro autonomie e programmi, perseguire le seguenti finalità:
a) favorire la collaborazione, la circolazione e qualificazione delle esperienze, e l’utilizzo ottimale delle risorse
dei Centri di Servizio della Puglia;
b) sulla base di specifici mandati della Conferenza dei Presidenti rappresentare i CSV nelle relazioni con i
soggetti regionali, a partire dal Co.Ge., dalla regione, dai soggetti rappresentativi e di coordinamento del
volontariato regionale (Consulte, Coordinamenti, Forum ecc.);
c) sulla base di specifici mandati della Conferenza dei Presidenti organizzare, promuovere e favorire iniziative
comuni a favore dei Centri stessi;
d) favorire la conoscenza dell'operato dei CSV tra l'opinione pubblica e gli interlocutori istituzionali a livello
regionale;
e) fornire strumenti e organizzare attività attraverso la collaborazione tra i Centri di Servizio per il volontariato
istituiti in Regione come la Realizzazione di periodici, pubblicazioni e ricerche e gestire la loro diffusione anche
on-line.
Il coordinamento per la realizzazione delle proprie attività di carattere regionale, adotterà modalità che risultino
non contrastanti con l'azione dei singoli CSV. Esso potrà agire direttamente, o affidare le azioni a tutti o alcuni
CSV, curando il coordinamento delle attività.
2.3 - Al fine del raggiungimento dello scopo sociale il Coordinamento potrà realizzare iniziative, gruppi di studio
e ricerca, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura del
volontariato.
2.4 Il coordinamento regionale, seduta stante convoca l’assemblea dei presidenti per l’elezione delle cariche
sociali.
Il Coordinamento è disciplinato dal seguente statuto che, allegato al presente documento, ne forma parte
integrante.
STATUTO
Art. 1 – Durata e sede
1.1 – La durata del Coordinamento è illimitata.
1.2 – Il Coordinamento ha sede in Lecce, presso la sede legale del CSV Salento
La Conferenza dei Presidenti ha facoltà di trasferire la sede nell'ambito della Regione.
Art. 2 – Scopi e finalità
2.1 - Il Coordinamento riconosce i principi ispiratori di CSV.net e ne condivide lo scopo.
2.2 – – Lo scopo del Coordinamento è quello di contribuire alla realizzazione degli obiettivi istituzionali dei
Centri di Servizio della Puglia e, nel rispetto delle loro autonomie e programmi, perseguire le seguenti finalità:
a) favorire la collaborazione, la circolazione e qualificazione delle esperienze, e l’utilizzo ottimale delle risorse
dei Centri di Servizio della Puglia;
b) sulla base di specifici mandati della Conferenza dei Presidenti rappresentare i CSV nelle relazioni con i
soggetti regionali, a partire dal Co.Ge., dalla regione, dai soggetti rappresentativi e di coordinamento del
volontariato regionale (Consulte, Coordinamenti, Forum ecc.);
c) sulla base di specifici mandati della Conferenza dei Presidenti organizzare, promuovere e favorire iniziative
comuni a favore dei Centri stessi;
d) favorire la conoscenza dell'operato dei CSV tra l'opinione pubblica e gli interlocutori istituzionali a livello
regionale;
e) fornire strumenti e organizzare attività attraverso la collaborazione tra i Centri di Servizio per il volontariato
istituiti in Regione come la Realizzazione di periodici, pubblicazioni e ricerche e gestire la loro diffusione anche
on-line.
Il coordinamento per la realizzazione delle proprie attività di carattere regionale, adotterà modalità che risultino
non contrastanti con l'azione dei singoli CSV. Esso potrà agire direttamente, o affidare le azioni a tutti o alcuni
CSV, curando il coordinamento delle attività.
2.3 - Al fine del raggiungimento dello scopo sociale il Coordinamento potrà realizzare iniziative, gruppi di studio
e ricerca, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura del volontariato.
Art. 3 – Soci del Coordinamento
3.1 - Sono soci del Coordinamento i Centri di Servizio per il Volontariato operanti in Puglia iscritti al Registro
regionale dei Centri di Servizio della Regione Puglia.
3.2 – Il rapporto tra i soci è disciplinato dai principi dettati dagli artt. 36 e segg. del c.c.
3.3 – Nella domanda di ammissione di eventuali Centri Servizi di nuova istituzione, il richiedente l'adesione
dovrà dichiarare di accettare senza riserve il presente statuto.
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
4.1 – I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali del Coordinamento sulla base del programma delle
attività e del relativo preventivo delle spese di funzionamento debitamente approvati. Tale preventivo prevederà
la copertura delle stesse da parte dei Centri attraverso una quota annualmente predeterminata, proporzionale ai
fondi erogati annualmente dal “Comitato di Gestione”, nella misura stabilita dalla Conferenza dei Presidenti e
comunque non inferiore all'1% degli stessi.
Il contributo a carico degli aderenti non ha pertanto carattere patrimoniale.
4.2– I Centri di servizio soci devono:
osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del Coordinamento;
versare le quote associative regionali previste dal Coordinamento;
partecipare alle attività del Coordinamento;
partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
accedere alle cariche associative;
prendere visione degli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione del
Coordinamento.
4.3 – Perdita della qualifica di socio:
La qualifica di socio al Coordinamento si perde per i seguenti motivi:
mancato versamento del contributo stabilito per almeno due annualità;
gravi comportamenti a danno delle attività o dell'immagine del Coordinamento
cancellazione del Centro servizi, ad opera del Co.Ge., dal Registro Regionale dei Centri.
La decisione della decadenza verrà presa dalla Conferenza dei Presidenti dopo apposita istruttoria, all’unanimità
dei membri residui.
Art. 5 – Risorse del Coordinamento
5.1– Le risorse del Coordinamento sono costituite da:
contributi erogati dai Centri di Servizio per le attività comuni svolte dal Coordinamento come
definito al punto 4.1.
contributi, preventivamente concordati e deliberati dalla Conferenza dei Presidenti, erogati da singoli
Centri di Servizio per specifiche iniziative non previste nel preventivo;
ogni altro contributo ed erogazione ricevuto a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.
5.2 – I Centri di Servizio si impegnano altresì a contribuire all'attività del Coordinamento fornendo apporti in
termini di strutture e lavoro che, ove rilevanti, saranno in ogni caso quantificante per un loro corretto inserimento
nel consuntivo sociale del Coordinamento.
– Il fondo di riserva dell'ente sarà costituito dagli eventuali avanzi di gestione.
Art. 6 – Organi sociali del Coordinamento
6.1 Organi del Coordinamento sono:
la Conferenza dei Presidenti
il Presidente
la Presidenza
la segreteria
Art. 7 – La “Conferenza dei Presidenti”
7.1– La “Conferenza dei Presidenti” è l'assemblea dei Soci del Coordinamento Regionale. E' costituita dai
Presidenti, o loro delegati con rappresentanza piena del proprio Centro di Servizio comunque membri eletti nei
Consigli degli stessi dei Centri di Servizio per il Volontariato della Puglia che agiscono in nome e per conto dei
rispettivi Centri di Servizio. Si riunisce almeno cinque volte l'anno su convocazione della Presidenza, di cui una
volta entro il 31 marzo per l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
In via eccezionale un Centro di Servizio può delegare un altro Centro di Servizio a rappresentarlo nella
Conferenza dei Presidenti, con il limite di una delega per ogni Centro di Servizio. Tale delega può essere
esercitata non più di due volte l'anno.
La “Conferenza dei Presidenti” sarà inoltre convocata dal Presidente ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo
dei Centri di Servizio; in questo caso la convocazione dovrà avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della
richiesta.
7.2– La “Conferenza dei Presidenti” è investita dei più ampi poteri per quanto riguarda il conseguimento delle
finalità del Coordinamento. Le deliberazioni, relative ad iniziative di carattere comune, limitatamente a quelle
attuative degli scopi e finalità espresse dall'art. 2 del presente statuto, impegnano tutti i Centri pugliesi aderenti al
Coordinamento.
7.3 – Le deliberazioni della “Conferenza dei Presidenti” sono vincolanti per tutti i Centri di Servizio aderenti al
Coordinamento e devono essere prese con la maggioranza dei presenti, come definito dal Regolamento approvato
dai CSV aderenti.
7.4 – La Conferenza dei Presidenti:
- elegge il Presidente che assume la rappresentanza legale del Coordinamento, e i due vice Presidenti; insieme
compongono la Presidenza;
- approva il programma annuale delle attività, che dovrà essere redatto entro il 31 ottobre dell'anno precedente
al fine di consentire ai Centri di Servizio della Puglia l'inserimento degli importi nei propri piani previsionali,
con il relativo preventivo di spesa;
- adotta direttamente o delega alla Presidenza le delibere necessarie dell'attuazione del programma delle
attività;
- stabilisce la quota d'adesione annua finalizzata alle spese generali di funzionamento e all'attuazione del
programma annuale di attività;
- delibera l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Coordinamento;
- può approvare un regolamento relativo al funzionamento del Coordinamento e dei suoi organi, modificare o
integrare il presente statuto.
Art. 8 – La Presidenza
8.1 – La Presidenza è composta dal Presidente e da due Vice presidenti eletti dalla Conferenza dei Presidenti e
individuati tra i suoi componenti. Il venir meno del mandato da parte del CSV di appartenenza comporta la
decadenza della carica.
8.2 – La Presidenza viene rinnovata ogni triennio. In caso di cessazione dalla Presidenza di un suo componente,
per qualsiasi motivo, prima della naturale scadenza del termine, questi verrà sostituito dalla Conferenza dei
Presidenti con nuova elezione.
8.3 – La Presidenza è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni della Conferenza dei Presidenti la convoca e
ne redige l'ordine del giorno e vigila sull'attività dei gruppi di lavoro.
8.4 – La Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga opportuno ed è formalmente convocata dal Presidente.
8.5 – La Presidenza redige e propone alla Conferenza dei Presidenti il programma delle attività e il preventivo.
8.6 - La presidenza nomina un Comitato tecnico costituito dai direttori, coordinatori o altri funzionari dei Centri
di Servizio della Puglia aderenti al presente Coordinamento.
8.7 – Il Comitato tecnico ha il compito di elaborare proposte, favorire l'interscambio tra i singoli Centri, attuare le
deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti e fungere da supporto tecnico alla Conferenza dei
Presidenti.
8.8 – La presidenza istituirà di volta in volta, allorché lo riterrà opportuno, gruppi di lavoro cui potranno
partecipare dirigenti, personale dei Centri di Servizio nonché esperti scelti in base alla specifica competenza.
Art. 9 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Presidenti. Dura in carica tre anni.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nel campo negoziale che giudiziale, e adotta, in
caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, con ratifica della Presidenza nella prima riunione successiva.
Egli convoca la Presidenza tramite lettera o altri strumenti di telecomunicazione, determinandone l'ordine del
giorno. Le convocazioni sono effettuate almeno 5 giorni prima della data fissata.
In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente è sostituito da un Vice Presidente da lui delegato.
Il Presidente può delegare stabilmente alcune sue funzioni ai Vice Presidenti.
Art.10 – La Segreteria
10.1 – La segreteria è affidata ad una persona designata dalla Presidenza: redige i verbali delle riunioni, cura la
corrispondenza, fa da tramite tra i vari organismi del Coordinamento tra i Centri di Servizio pugliesi per le
iniziative comuni, cura la contabilità e l'amministrazione.
Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio
11.1 – L'esercizio sociale del Coordinamento avrà decorrenza dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
11.2 – Alla chiusura di ogni esercizio sociale dovranno essere redatti a cura della Presidenza il rendiconto
consuntivo della gestione e la relazione sulla stessa da presentarsi alla Conferenza dei Presidenti in tempo utile
per renderne possibile l'approvazione entro il 31 marzo.
11.3 – Gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati in iniziative a favore dei Centri Servizi per il Volontariato
aderenti. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di avanzi di gestione nonché di riserve o
capitale durante la vita del Coordinamento, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre
organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di
solidarietà.
11.4 – Gli eventuali disavanzi di gestione, qualora non copribili da riserve precedentemente costituite, dovranno
essere reintegrati dai Centri di Servizio per il Volontariato aderenti con le medesime modalità previste all'art. 4
punto1.
Art. 12 – Modifiche allo Statuto e Scioglimento del Coordinamento
12.1 – Le modifiche allo statuto o lo scioglimento e quindi la liquidazione del Coordinamento può essere
proposto dalla Presidenza o da un terzo degli aderenti e approvato dalla Conferenza dei Presidenti con il voto
favorevole di almeno due terzi degli aderenti.
12.2 – Le riserve ed i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni operanti in identico settore.
Art. 13 – Norma transitoria
13.1 In caso di scadenza del mandato o comunque cessazione dalla carica di un rappresentante legale di uno o più
CSV soci, i rispettivi CSV provvedono a nominare il nuovo legale rappresentante in seno al Coordinamento.
13.2 Il presente Atto costitutivo e Statuto dovrà essere ratificato dai rispettivi organi deliberanti dei CSV soci
entro due mesi dalla costituzione.
Art. 14 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle specifiche leggi in materia, con
particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 18 Gennaio 2010 17:40)



